L’insegnante di sostegno, la cui nomina è di competenza dell’amministrazione scolastica, viene assegnato alla classe in cui è stato inserito almeno un alunno con disabilità (riconosciuto «in stato di handicap» o «in stato di handicap in situazione di gravità» ai sensi della Legge 104) e ha il compito di realizzare interventi individualizzati a seconda delle esigenze dei singoli alunni con disabilità.
Durante le ore di lezione, l’insegnante di sostegno è compresente in aula con l’insegnante curriculare e assume la cotitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, collaborando quindi nella programmazione e nelle attività educative e didattiche, favorendo l’autonomia dell’alunno e stimolandone la comunicazione personale.
Se gli insegnanti curriculari hanno il compito di valutare principalmente il profitto degli alunni, l’insegnante di sostegno, essendo anch’egli un docente della classe, ha il compito di valutare il livello globale di crescita, e quindi di inclusione, di tutti gli alunni, mediando tra l’alunno con disabilità e i suoi compagni.
Per la funzione che assume l’insegnante di sostegno nei confronti dell’alunno con disabilità, è essenziale il suo coinvolgimento nella stesura dei principali strumenti che favoriscono l’integrazione scolastica: il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI). In tal modo, affinché l’inserimento dell’alunno con disabilità si trasformi qualitativamente in inclusione, è necessario che il Gruppo di Lavoro sull’Handicap (GLH) – di cui fa parte l’insegnante di sostegno – ponga attenzione al fatto che ci sia una correlazione tra la definizione degli obiettivi del PDF e la programmazione delle attività del PEI. Tale correlazione ha due compiti: da un lato, deve valorizzare le caratteristiche personali e, dall’altro, deve coinvolgere l’alunno nella programmazione e nelle attività di tutta la classe.
Al fine di garantire la continuità del percorso scolastico, nel passaggio tra i diversi gradi di scuola sono previste forme di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso, in modo da promuovere la massima integrazione scolastica dell’alunno con disabilità.
Requisiti
Possono beneficiare dell’insegnante di sostegno gli alunni con disabilità riconosciuti dalle Commissioni Mediche della ASL in «stato di handicap» o «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi della Legge n. 104/1992).
Dove rivolgersi
Per ottenere maggiori informazioni sull’opportunità di avviare il procedimento per la richiesta dell’insegnante di sostegno, i genitori dell’alunno con disabilità (o chi ne fa le veci) deve rivolgersi all’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva della propria ASL di appartenenza.
Procedura
Una volta che l’alunno ha ricevuto la Diagnosi funzionale da parte dell’UVM della Neuropsichiatria Infantile e dell’Età evolutiva dell’ASL, i genitori devono recarsi presso l’istituto scolastico presso il quale intendono iscrivere il proprio figlio per richiedere l’avvio della procedura necessaria per avere l’insegnante di sostegno.
Sulla base di ciò, il Dirigente Scolastico inoltra la richiesta per l’insegnante di sostegno, indicando le ore di sostegno necessarie che risultano dalla Diagnosi Funzionale e dal progetto formulato dal GLH.
Documentazione da presentare
Alla domanda per richiedere l’attivazione dell’insegnante di sostegno, è necessario allegare:
- certificazione dello stato di handicap o dello stato di handicap in situazione di gravità (ai sensi della Legge n. 104/1992);
- diagnosi funzionale.
La richiesta del personale specializzato per il sostegno agli allievi disabili dev’essere presentata dalle scuole dopo l’iscrizione, sulla base della certificazione presentata dalle famiglie
Ultimate le iscrizioni, le scuole sono alle prese con la compilazione delle richieste di risorse per il sostegno da attivare per il prossimo anno scolastico, sulla base delle documentazione prodotta dalla famiglie. E’ infatti sempre compito della scuola presentare richiesta di personale specializzato per l’integrazione degli allievi disabili, individuando le ore necessarie per ciascun allievo.
In caso di nuovi iscritti o nuove certificazioni, dopo consenso formale da parte dei genitori, tale richiesta sarà attivata quantificando le ore in base alla diagnosi presentata dalla famiglia ed alle indicazioni contenute in essa. In caso di allievi già certificati in precedenza, essa si baserà sulla documentazione già acquisita e, se vi è stato rinnovo, terrà conto delle indicazioni fornite dalla diagnosi più recente. In questi ultimi casi, nella stesura di tale richiesta, gli insegnanti forniscono indicazioni utili sulla classe di appartenenza, sulle difficoltà dell’alunno e sui percorsi di integrazione attivati, in modo da individuare le ore di sostegno necessarie. Sarà poi compito del dirigente scolastico inoltrare le diverse richieste prodotte per ciascun allievo agli uffici scolastici di competenza.
Documenti utili per la richiesta del sostegno
- Certificazione medica ad uso scolastico (la rilascia il neuropsichiatra che ha incarico l’allievo in situazione di handicap);
- Diagnosi Funzionale (la rilascia il neuropsichiatra che ha incarico l’allievo in situazione di handicap);
- PDF profilo dinamico funzionale (redatto dal neuropsichiatra, docente di sostegno, docente curriculare, Dirigente Scolastico). Viene firmato anche dai genitori;
- Verbale GLH o GLIS redatto dal neuropsichiatra, docente di sostegno, docente curriculare, Dirigente Scolastico. Viene firmato anche dai genitori;
- PEP piano educativo personalizzato o PEI piano educativo individuale (redatto dal neuropsichiatra, docente di sostegno, docente curriculare, Dirigente Scolastico). Viene firmato anche dai genitori.
Essa dev’essere motivata, indicando il cambiamento dei dati presentati nella prima fase.
In questi casi, l’amministrazione valuta le richieste sulla base del contingente provinciale di cui dispone e assegna eventualmente ulteriori risorse di sostegno.
La Corte Costituzionale, però, con sentenza n. 80/10 ha ritenuto questo criterio non rispondente all’esercizio del diritto allo studio per gli alunni con disabilità di particolare rilievo e, pertanto, ha stabilito il diritto all’assegnazione di ore in deroga.
Negli ultimi anni, pertanto, sono state numerose le famiglie che hanno scelto di rivolgersi ai tribunali amministrativi per ottenere o riottenere le ore di sostegno non assegnate come ad esempio la Sentenza 25011 riferita ad un alunno angelman e quella successiva del 2017 pronunciata dal TAR Regione Sicilia e sempre in favore di un alunno affetto dalla sindrome di Angelman.
I tribunali si sono in tutti casi pronunciati accogliendo le loro richieste e, pertanto, le diverse circolari sugli organici che si sono susseguite, si sono ormai adeguate a tale disposizione.
Al momento, pertanto, gli allievi con grave disabilità hanno diritto all’assegnazione di un docente per tutte le ore del suo servizio che, ricordiamo, sono 25 nella Scuola dell’Infanzia, 22 nella Scuola Primaria e 18 nella Scuola Secondaria di primo(scuola media) e secondo grado (scuola superiore).
Se, alla fine della procedura che porta all’assegnazione del docente di sostegno, i genitori riscontrano anomalie rispetto a quanto atteso in situazione di disabilità grave, essi possono inoltrare formale richiesta di chiarimento alla scuola ed eventualmente procedere per le vie legali per affermare il diritto all’istruzione e all’integrazione dei propri figli.
Il PEI è il Piano educativo individualizzato. Viene redatto per gli alunni con certificazione di handicap, per programmare gli obiettivi educativi e didattici individuali e le strategie e metodologie finalizzate al loro raggiungimento (legge n. 104 del 1992, art. 12). Esso tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.
Il P.E.I. viene redatto congiuntamente, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno, dagli operatori sanitari individuati dalla Neuropsichiatria infantile dell’ASL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola. Ove presente, partecipa anche l’insegnante operatore psico-pedagogico.
Lo si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico e lo si verifica in più occasioni nel corso dell’anno scolastico.
La Scuola è dotata di ausili e sussidi?
La legge (Legge 104/95 art. 13) prevede che le scuole siano dotate di attrezzature tecniche (p. es. ausili per la mobilità o per la postura), di sussidi informatici-didattici (tastiere o mouse particolari) e di comunicatori atti a favorire l’integrazione scolastica e a garantire il diritto allo studio.
Per l’acquisto di piccoli sussidi didattici la scuola riceve dei fondi ad hoc; inoltre essa riceve in prestito d’uso dall’ente locale (il Comune) gli ausili indicati in apposite relazioni dagli operatori sanitari (es. fisioterapista) e riceve in prestito dalla Scuola polo i sussidi didattici utili per l’attività scolastica, per cui è fondamentale che all’atto dell’iscrizione la famiglia fornisca alla scuola una relazione (del NPI o della fisioterapista che seguono il bambino) con l’indicazione degli ausili necessari.
È il dirigente scolastico a dover inoltrare tempestivamente le richieste di ausili ai diversi enti
NB: Affinché la scuola possa procurarsi gli ausili e i sussidi per il vostro bambino è sempre necessaria la richiesta da parte del medico specialista che lavora presso una struttura pubblica (neuropsichiatra infantile solitamente); la prescrizione deve riportare i codici ISO corrispondenti all’ausilio.